Sulla GUUE L 90 del 6 aprile 2018 sono state pubblicate le seguenti rettifiche:
Il provvedimento integra l'allegato IC de Regolamento (CE) n. 1013/2006 precisando che per “operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione” – non più di spedizione – “e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione”.
Tra le oltre 34 modifiche apportate alle definizioni di alcuni codici dell’elenco rifiuti richiamiamo in particolare quello relativo all’EER 200306 descritto ora come “rifiuti della pulizia delle fogne”, EER 191003*/190304 relativo al fluff, EER 190501 che diviene “parte di rifiuti urbani e simili non compostata”.
Le rettifiche entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nel rimandare alle Rettifiche in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.